Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a determinare la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. Con lo stesso decreto, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli stessi uffici giudiziari, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.